GME-Accesso ai Mercati

Accesso ai Mercati

Elettricità - Mercati Elettrici

ASPETTI CONTABILI E FISCALI

FATTURAZIONE MGP E MI

Considerata W la settimana in cui l’energia oggetto di negoziazione sul MGP e sul MI (MI-A e MI-XBID) è andata in consegna, il periodo di fatturazione delle relative partite economiche è il mese di calendario in cui tali partite sono state regolate finanziariamente. 
Per ogni periodo di fatturazione, entro i termini stabiliti nelle DTF, il GME mette a disposizione: 

  1. di ogni operatore proprio debitore (diverso dall’operatore PA), una o più comunicazioni di fattura proforma con la somma delle valorizzazioni economiche delle transazioni effettuate sul MGP e sul MI relative alle:
    1. vendite concluse dal GME con prezzo unitario maggiore o uguale a zero, regolate finanziariamente nel mese solare di riferimento;
    2. prestazioni di servizio rese dal GME conseguenti alle vendite effettuate dagli operatori con prezzo unitario negativo, regolate finanziariamente nel mese solare di riferimento.
  1. di ogni operatore proprio creditore una o più comunicazioni di fattura proforma, recanti tutte le informazioni necessarie agli operatori per la predisposizione delle fatture da emettere nei confronti del GME. In particolare tali comunicazioni riportano la somma delle valorizzazioni economiche delle transazioni effettuate sul MGP e sul MI relative alle:
    1. vendite concluse dagli operatori con prezzo unitario maggiore o uguale a zero, regolate finanziariamente nel mese solare di riferimento;
    2. prestazioni di servizio rese dagli operatori conseguenti agli acquisti da questi effettuati con prezzo unitario negativo, regolate finanziariamente nel mese solare di riferimento.

Entro i termini stabiliti nella DTF n. 08 ME, il GME:

  1. emette le fatture relative alle vendite del GME con prezzo unitario maggiore o uguale a zero e le fatture relative alle prestazioni di servizio rese conseguenti alle vendite degli operatori con prezzo unitario negativo, concluse sul MGP e sul MI, regolate finanziariamente nel medesimo mese solare;
  2. invia, agli operatori PA, le fatture relative alle vendite effettuate con prezzo unitario maggiore o uguale a zero e le fatture relative alle prestazioni di servizio rese, conseguenti a tutte le vendite degli operatori con prezzo unitario negativo, concluse sul MGP e sul MI;
  3. riceve da ogni operatore le fatture passive relative agli acquisti effettuati con prezzo unitario maggiore o uguale a zero e le fatture relative alle prestazioni di servizio ricevute conseguenti a tutti gli acquisti degli operatori con prezzo unitario negativo, concluse sul MGP e sul MI, regolate finanziariamente nel medesimo mese solare.

Lo scambio delle comunicazioni relative alle fatture proforma e delle fatture, fra il GME e gli operatori, avviene attraverso la messa a disposizione sulla piattaforma informatica "SetService". Al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa di volta in volta vigente in materia di fatturazione elettronica e delle relative disposizioni attuative, le fatture sono trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio (SDI).

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FATTURAZIONE MTE E MPEG

Considerato "M" il mese di calendario relativo alle transazioni concluse sul MPEG e sul MTE, il GME provvede, nel mese "M+1" ed entro i termini stabiliti nelle DTF:

  1. una o più comunicazioni di fattura proforma per le vendite effettuate dal GME agli operatori;
  2. una o più comunicazioni di fattura proforma per le prestazioni di servizio rese dal GME conseguenti alle vendite degli operatori sul MPEG con prezzo unitario negativo;
  3. una o più comunicazioni di fattura proforma per le vendite effettuate dagli operatori al GME e recanti tutte le informazioni necessarie per la predisposizione delle fatture da emettere nei confronti del GME;
  4. una o più comunicazioni di fattura proforma per le prestazioni di servizio rese dagli operatori conseguenti a tutti gli acquisti degli operatori sul MPEG con prezzo unitario negativo, recanti tutte le informazioni necessarie per la predisposizione delle fatture da emettere nei confronti del GME.


Nel mese "M+2", entro i termini stabiliti nelle DTF, il GME:

  1. emette nei confronti di ogni operatore le fatture relative alle vendite effettuate su MPEG e su MTE nel mese "M";
  2. riceve da ogni operatore le fatture passive relative agli acquisti effettuati su MPEG e su MTE nel mese “M”.


Lo scambio delle comunicazioni relative alle fatture proforma e delle fatture, fra il GME e gli operatori, avviene attraverso la messa a disposizione sulla piattaforma informatica "SetService". Al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa di volta in volta vigente in materia di fatturazione elettronica e delle relative disposizioni attuative, le fatture sono trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio (SDI).

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FATTURAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Considerato “M” il mese di calendario relativo alle transazioni concluse sul mercato elettrico, nel mese “M+1” ed entro i termini stabiliti nelle DTF, il GME provvede a mettere a disposizione degli operatori una o più comunicazioni di fattura proforma per i corrispettivi variabili dovuti a fronte di ogni MWh scambiato su MGP, MI, MPEG e MTE.

Il GME emette ad ogni operatore una o più fatture relative ai corrispettivi maturati per le transazioni concluse nel mese M secondo le seguenti tempistiche:

  1. entro il 6° giorno lavorativo del mese M+1 per i corrispettivi maturati sul MGP e sul MI;
  2. entro il 6° giorno lavorativo del mese M+2 per i corrispettivi maturati sul MPEG e sul MTE.


I corrispettivi variabili dovuti per i servizi erogati dal GME sul MSD sono fatturati a seguito della chiusura del mercato di bilanciamento (MB).

Con riferimento alla fatturazione degli altri corrispettivi previsti sul Mercato Elettrico il GME emette ad ogni operatore la fattura per:

  1. il corrispettivo di accesso, entro cinque giorni successivi dalla data del provvedimento di ammissione;
  2. il corrispettivo fisso annuo, entro il terzo giorno lavorativo del mese successivo alla data del provvedimento di ammissione, per i primi dodici mesi, e successivamente ogni dodici mesi.


Lo scambio delle fatture fra il GME e gli operatori avviene attraverso la messa a disposizione sulla piattaforma informatica "SetService". Al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa di volta in volta vigente in materia di fatturazione elettronica e delle relative disposizioni attuative, le fatture sono trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio (SDI).

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FISCALITÀ

La Legge n. 239 del 23 agosto 2004 di “Riordino del settore energetico”, in vigore dal 28 settembre 2004, detta disposizioni puntuali relativamente al trattamento fiscale delle operazioni effettuate sul mercato elettrico.

In particolare, il comma 38 dell’art. 1 di tale Legge dispone che “Le operazioni effettuate sul mercato elettrico di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, si considerano effettuate, ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, all'atto del pagamento del corrispettivo, salvo il disposto del quarto comma del medesimo articolo 6”.

L’elenco e la descrizione dei codici IVA utilizzati del GME per la fatturazione delle partite economiche e dei corrispettivi è consultabile qui

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Cessioni di energia a prezzo unitario negativo e prestazioni di servizio conseguenti alle cessioni di energia a prezzo unitario negativo

Le cessioni di energia concluse con prezzo unitario negativo sono qualificate ai fini IVA operazioni non soggette in quanto fuori campo di applicazione IVA.
Le prestazioni di servizio conseguenti alla conclusione di transazioni di energia con prezzo unitario negativo sono qualificate prestazioni di servizio generiche la cui assoggettabilità ad IVA dipende dal luogo in cui è stabilito il committente così come previsto dall’articolo 7ter del D.P.R. 633/72, che recepisce l’articolo 44 della Dir. 2006/112/CE.

Pertanto, il GME, in considerazione dell’energia acquistata ad un prezzo unitario negativo, emette la fattura come di seguito:

  1. committente stabilito in Italia: con IVA ad aliquota ordinaria ed eventuale applicazione dello “split payment” (ai sensi dell’articolo 17-ter del D.P.R. 633/72), salvo il caso in cui il committente italiano sia un esportatore abituale ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c) del D.P.R. 633/72, nei confronti del quale verrà emessa una fattura senza IVA;
  2. committente soggetto passivo IVA in un Paese membro dell’UE: senza IVA in quanto sarà il committente ad applicare il reverse charge;
  3. committente stabilito in un Paese extra-UE: senza IVA in quanto l’operazione non è soggetta ad imposta.

L’operatore, in considerazione dell’energia acquistata ad un prezzo unitario negativo, emette nei confronti del GME la fattura come di seguito:

  1. prestatore stabilito in Italia: con IVA ad aliquota ordinaria e applicazione dello “split payment”, ai sensi dell’articolo 17-ter del D.P.R. 633/72;
  2. prestatore soggetto passivo IVA in un Paese membro dell’UE: senza IVA in quanto sarà il GME ad applicare il reverse charge;
  3. prestatore stabilito in un Paese extra-UE: senza IVA in quanto l’operazione non è soggetta ad imposta e sarà il GME ad applicare il reverse charge.

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Aliquota IVA ridotta

Gli operatori che vogliono ricevere fattura con aliquota IVA ridotta poiché si configurano quali clienti grossisti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, devono presentare una dichiarazione attestante il proprio status di cliente grossista.

Un esempio di dichiarazione per lo status di cliente grossista è reperibile qui.

Gli operatori che vogliono ricevere fattura con aliquota IVA ridotta, poiché titolari di punti di prelievo per energia destinata ad uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili ovvero destinata al funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione, devono presentare una dichiarazione che attesti che l’energia elettrica prelevata da questi punti è destinata ai suddetti usi.

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Reverse charge

La territorialità della cessione di energia elettrica è disciplinata dall’articolo 7bis, comma 3, del D.P.R. 633/72 che recepisce gli articoli 38 e 39 della Dir. 2006/112/CE e ss.mm.ii..

Gli operatori stabiliti in Italia che vogliono ricevere fattura in regime di reverse charge devono presentare una dichiarazione attestante il proprio status di soggetto passivo-rivenditore per ciascuna singola offerta presentata e in ogni caso fino a revoca. Per le vendite effettuate dal GME nei confronti di operatori italiani soggetti passivi-rivenditori, il GME emette una fattura senza applicazione dell’IVA. È l’operatore, in questo caso, ad applicare il reverse charge.

Un esempio di dichiarazione per lo status di soggetto passivo-rivenditore è reperibile qui.

Gli operatori, per le vendite di energia effettuate sul mercato elettrico, emettono fattura senza applicazione dell’IVA nei confronti del GME, che è in possesso dello status di soggetto passivo-rivenditore di cui all’ articolo 7-bis del D.P.R. 633/72. Il GME assolve l’IVA applicando il reverse charge.

Per le vendite effettuate dal GME nei confronti di operatori comunitari e di operatori extracomunitari, il GME emette una fattura con applicazione del regime IVA associato alla posizione soggettiva ai fini IVA dichiarata dall’operatore.

Un esempio di dichiarazione da operatore estero per l’applicazione dell’IVA in Italia è reperibile qui.

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Split payment sulle transazioni di energia elettrica

Il sistema di liquidazione dell’IVA denominato split paymentprevede che, ai sensi dell’articolo 17-ter del D.P.R. 633/72, l’IVA venga corrisposta direttamente all’Erario dal cessionario/committente in relazione ai propri acquisti di beni e servizi territorialmente rilevanti in Italia per i quali lo stesso non è debitore di imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto.

Il GME emette fattura con riferimento a tale sistema per le cessioni di energia elettrica effettuate nei confronti degli operatori stabiliti in Italia che attestino, mediante presentazione di apposita autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445 del 28/12/00, di rientrare nel perimetro di applicazione dello split payment e che non si siano qualificati, per le medesime operazioni, soggetto passivo-rivenditore ovvero esportatore abituale.

Un esempio di dichiarazione per lo status di operatore soggetto a split payment è reperibile qui.

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Applicazione IVA ai corrispettivi fatturati dal GME

I corrispettivi del GME sono qualificati come prestazioni di servizio generiche la cui assoggettabilità ad IVA dipende dal luogo in cui è stabilito il committente così come previsto dall’articolo 7ter del D.P.R. 633/72, che recepisce l’articolo 44 della Dir. 2006/112/CE.

Pertanto, il GME emette fattura con IVA nella misura ordinaria quando il committente è un soggetto stabilito in Italia, salvo il caso in cui il committente italiano sia un esportatore abituale, nei confronti del quale è emessa una fattura senza IVA.

Il GME emette invece fattura senza IVA quando il committente è un operatore comunitario soggetto passivo nel proprio Paese. È l’operatore, in questo caso, ad applicare il reverse charge.

Nel caso di operatore extracomunitario, il GME emette una fattura senza applicazione dell’IVA.

Il GME emette fattura per i corrispettivi, facendo riferimento al sistema di liquidazione dell’IVA denominato “split payment”, agli operatori stabiliti in Italia che attestino, mediante presentazione di apposita autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445 del 28/12/00, di rientrare nel perimetro di applicazione dello split payment.

Un esempio di dichiarazione per lo status di operatore soggetto a split payment è reperibile qui.

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Monitoraggio costante dei mercati

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