GME-Accesso ai Mercati

Accesso ai Mercati

M-GAS

FATTURAZIONE DELLE TRANSAZIONI CONCLUSE

Considerata W la settimana in cui il gas oggetto di negoziazione è andato in consegna, il periodo di fatturazione delle partite economiche è il mese di calendario in cui tali partite sono state regolate finanziariamente.

Per ogni periodo di fatturazione, entro i termini stabiliti nella DTF n. 16 MGAS, il GME mette a disposizione degli operatori:

  1. uno o più comunicazioni di fattura proforma per le vendite effettuate in favore degli operatori (diversi dagli operatori PA) e regolate finanziariamente nel mese solare di riferimento;
  2. uno o più comunicazioni di fattura proforma per le vendite effettuate dagli operatori e regolate finanziariamente nel mese solare di riferimento. In particolare, tali comunicazioni recano tutte le informazioni necessarie per la predisposizione della/e fattura/e da emettere nei confronti del GME.

Entro i termini stabiliti nella DTF n. 16 MGAS:

  1. il GME emette, nei confronti degli operatori acquirenti (diversi dagli operatori PA) le fatture relative alle partite regolate finanziariamente nell’ambito del medesimo mese solare;
  2. il GME invia le fatture relative alle partite economiche concluse in acquisto sul MGAS da parte degli operatori PA;
  3. il GME riceve dalla generalità degli operatori venditori le fatture passive relative alle partite regolate finanziariamente nel medesimo mese solare.
 

Lo scambio delle comunicazioni relative alle fatture proforma e delle fatture, fra il GME e gli operatori, avviene attraverso la messa a disposizione sulla piattaforma informatica "SetService". Al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa di volta in volta vigente in materia di fatturazione elettronica e delle relative disposizioni attuative, le fatture sono trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio (SDI).

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FATTURAZIONE SBILANCIAMENTO

Il periodo di fatturazione delle partite economiche attribuite all’operatore inadempiente ai sensi dell’Articolo 73, comma 73.2, lettera c) della Disciplina del mercato del gas naturale è il mese di calendario (M).

Il GME, entro il decimo giorno lavorativo del mese M+1, provvede a mettere a disposizione degli operatori, uno o più comunicazioni di fattura proforma per le vendite del GME agli operatori e per le vendite da questi ultimi al GME.

A seguito della messa a disposizione delle comunicazioni, entro il quindicesimo giorno di calendario del terzo mese successivo al periodo di fatturazione, il GME emette nei confronti degli operatori acquirenti le fatture relative al mese "M". Entro il medesimo termine, il GME riceve dagli operatori venditori le fatture passive relative al mese "M".

Lo scambio delle comunicazioni relative alle fatture proforma e delle fatture, fra il GME e gli operatori, avviene attraverso la messa a disposizione sulla piattaforma informatica "SetService". Al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa di volta in volta vigente in materia di fatturazione elettronica e delle relative disposizioni attuative, le fatture sono trasmesse al GME e agli operatori attraverso il Sistema di Interscambio (SDI).

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FATTURAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Considerato “M” il mese di calendario relativo alle transazioni concluse sul mercato del gas naturale, nel mese “M+1” ed entro i termini stabiliti nelle DTF, il GME provvede a mettere a disposizione degli operatori sulla piattaforma informatica "SetService" una o più comunicazioni di fattura proforma per i corrispettivi variabili dovuti al GME a fronte di ogni MWh scambiato.
Il GME emette ad ogni operatore una o più fatture relative ai corrispettivi di cui sopra secondo le seguenti tempistiche:

  1. entro il 6° giorno lavorativo del mese M+1 per gli operatori PA;
  2. entro il 10° giorno lavorativo del mese M+1 per gli operatori non PA.

Con riferimento alla fatturazione degli altri corrispettivi previsti sul Mercato del gas naturale il GME emette ad ogni operatore la fattura per:

  1. il corrispettivo di accesso, entro cinque giorni successivi dalla data del provvedimento di ammissione;
  2. il corrispettivo fisso annuo, entro il terzo giorno lavorativo del mese successivo alla data del provvedimento di ammissione, per i primi dodici mesi, e successivamente ogni dodici mesi.

Considerato l’anno di calendario come periodo di fatturazione, entro i termini definiti nelle DTF, il GME provvede a mettere a disposizione degli operatori uno o più comunicazioni di fattura proforma per i corrispettivi applicati in caso di richiesta di cancellazione di transazioni sul MPGAS.
Il GME emette ad ogni operatore una o più fatture relative ai corrispettivi di cui sopra secondo le seguenti tempistiche:

  1. entro il 6° giorno lavorativo del mese successivo all’ultimo giorno compreso nel periodo di fatturazione, per gli operatori PA;
  2. entro il 10° giorno lavorativo del mese successivo all’ultimo giorno compreso nel periodo di fatturazione, per gli operatori non PA.

Lo scambio delle comunicazioni relative alle fatture proforma e delle fatture, fra il GME e gli operatori, avviene attraverso la messa a disposizione sulla piattaforma informatica "SetService". Al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa di volta in volta vigente in materia di fatturazione elettronica e delle relative disposizioni attuative, le fatture sono trasmesse dal GME agli operatori attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI).

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FISCALITÀ

La Legge n. 239 del 23 agosto 2004 di "Riordino del settore energetico", in vigore dal 28 settembre 2004, detta disposizioni puntuali relativamente al trattamento fiscale delle operazioni effettuate sul sistema del gas. In particolare il comma 50 dell’articolo 1 di tale legge dispone che (…) 50. le cessioni di gas effettuate nel sistema del gas naturale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si considerano effettuate, ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, all'atto del pagamento del corrispettivo, salvo il disposto del quarto comma del medesimo articolo 6".

Nella definizione di “sistema” del gas naturale, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera ee) del D.lgs n. 164 del 23 maggio 2000, e ss.mm.ii., sono incluse anche le piattaforme di negoziazione e il mercato del gas naturale gestiti dal GME.

Il GME, per le vendite di gas effettuate sul MGAS nei confronti degli operatori, emette fattura sulla base del regime fiscale di ciascun operatore.

L’elenco e la descrizione dei codici IVA utilizzati del GME per la fatturazione delle partite economiche e dei corrispettivi è consultabile qui.

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REVERSE CHARGE

La territorialità della cessione di gas mediante sistemi di distribuzione di gas naturale è disciplinata dall’articolo 7bis, comma 3, del D.P.R. 633/72 che recepisce gli articoli 38 e 39 della Dir. 2006/112/CE e ss.mm.ii..

Gli operatori stabiliti in Italia che vogliono ricevere fattura in regime di reverse charge devono presentare una dichiarazione attestante il proprio status di soggetto passivo-rivenditore per ciascuna singola offerta presentata e in ogni caso fino a revoca. Per le vendite effettuate dal GME nei confronti di operatori italiani soggetti passivi-rivenditori, il GME emette una fattura senza applicazione dell’IVA. È l’operatore, in questo caso, ad applicare il reverse charge.

Un esempio di dichiarazione per lo status di soggetto passivo-rivenditore è reperibile qui.

Gli operatori, per le vendite di gas effettuate sul MGAS, emettono fattura senza applicazione dell’IVA nei confronti del GME, che è in possesso dello status di soggetto passivo-rivenditore di cui all’ articolo 7-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Il GME assolve l’IVA applicando il reverse charge.

Per le vendite effettuate nei confronti di operatori comunitari e di operatori extracomunitari, il GME emette una fattura con applicazione del regime IVA associato alla posizione soggettiva dichiarata dall’operatore.
Un esempio di dichiarazione da operatore estero per l’applicazione IVA in Italia è reperibile qui.

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ALIQUOTA IVA RIDOTTA

Gli operatori che vogliono ricevere fattura con aliquota IVA ridotta devono presentare una dichiarazione attestante la destinazione del gas da acquistare.

Un esempio di dichiarazione attestante il gas immesso in rete è reperibile qui.

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APPLICAZIONE IVA AI CORRISPETTIVI FATTURATI DAL GME

I corrispettivi del GME sono qualificati come prestazioni di servizio generiche la cui assoggettabilità ad IVA dipende dal luogo in cui è stabilito il committente così come previsto dall’articolo 7ter del D.P.R. 633/72, che recepisce l’articolo 44 della Dir. 2006/112/CE.

Pertanto, il GME emette fattura con IVA nella misura ordinaria quando il committente è un soggetto stabilito in Italia, salvo il caso in cui il committente italiano sia un esportatore abituale, nei confronti del quale viene emessa una fattura senza IVA.

Il GME emette invece fattura senza IVA quando il committente è un operatore comunitario soggetto passivo nel proprio Paese. È l’operatore, in questo caso, ad applicare il reverse charge.

Nel caso di operatore extracomunitario, il GME emette una fattura senza applicazione dell’IVA.

Il GME emette fattura per i corrispettivi, facendo riferimento al sistema di liquidazione dell’IVA denominato “split payment”, agli operatori stabiliti in Italia che attestino, mediante presentazione di apposita autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445 del 28/12/00, di rientrare nel perimetro di applicazione dello split payment.

Un esempio di dichiarazione per lo status di operatore soggetto a split payment è reperibile qui.

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SPLIT PAYMENT SULLE TRANSAZIONI DI GAS

Il sistema di liquidazione dell’IVA denominato “split payment” prevede che, ai sensi dell’articolo 17-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (DPR IVA), l’IVA venga corrisposta direttamente all’Erario dal cessionario/committente in relazione ai propri acquisti di beni e servizi territorialmente rilevanti in Italia per i quali lo stesso non è debitore di imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto.

Il GME emette fattura con riferimento a tale sistema per le cessioni di gas effettuate nei confronti degli operatori stabiliti in Italia che attestino, mediante presentazione di apposita autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445 del 28/12/00, di rientrare nel perimetro di applicazione dello split payment e che non si siano qualificati, per le medesime operazioni, soggetto passivo-rivenditore ovvero esportatore abituale.

Un esempio  di dichiarazione per lo status di operatore soggetto a split payment è reperibile qui.

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