GME-mercati

GME

CODICE ETICO

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Definizioni
Nel presente Codice Etico si definisce con il termine:
D.Lgs. 33/2013 – il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n,.33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
D.Lgs. 39/2013 – il decreto legislativo del 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”.
Dipendente – ogni soggetto titolare di contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, nonché di altro rapporto che comporti una prestazione di opera, anche temporanea, con caratteristiche di subordinazione.
GME o Società – il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A..
Legge 190/2012 – la legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.
Modello Organizzativo – insieme coordinato di norme, procedure, criteri di organizzazione e gestione aziendale previsto ex d. lgs. 231/2001.
OdV – Organismo di Vigilanza previsto ex d. lgs. 231/2001.
PTPC – il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione adottato dalla Società.
PTTI – il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità adottato dalla Società.
Responsabile – dipendente del GME preposto all’indirizzo e coordinamento di una Struttura o Unità.
RPC – il Responsabile per la prevenzione della corruzione nominato dalla Società, in conformità a quanto previsto dalla normativa applicabile.
RPT – il Responsabile per la trasparenza nominato dalla Società, in conformità a quanto previsto dalla normativa applicabile.
Struttura – l'articolazione organizzativa che costituisce la struttura del GME.
Terzi – le persone fisiche o giuridiche con le quali il GME intrattiene rapporti (clienti, fornitori, operatori, Pubbliche Amministrazioni, Autorità di regolazione, ecc.).
Unità – possibile sotto-articolazione organizzativa di una o più Strutture del GME.

ARTICOLO 1: Oggetto

1. Il Codice Etico del GME individua l’insieme di valori che costituiscono l’etica sociale e reca i principi guida nonché le direttive fondamentali cui devono essere conformate le attività sociali ed i comportamenti di tutti coloro ai quali si applica il presente Codice, nell’ambito delle rispettive competenze ed in relazione alla posizione ricoperta nell’organizzazione aziendale.
Il GME rifiuta e condanna qualsiasi tipo di condotta contraria o in violazione della legislazione esistente, sia commessa dal singolo sia commessa da più persone unite da un vincolo associativo, essendo comunque il risultato di tale condotta contrario agli interessi del GME.
2. In nessun modo la convinzione di agire nell’interesse o a vantaggio della Società può giustificare l’adozione di comportamenti in contrasto con i principi indicati nel presente Codice.
3. Il testo del presente Codice Etico costituisce inoltre parte essenziale del modello organizzativo adottato dal GME stesso ai sensi del decreto legislativo 231/2001, nonché del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione adottato dal GME ai sensi della Legge 190/2012.

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ARTICOLO 2: Finalità

La normativa di riferimento affida espressamente al GME la cura di peculiari funzioni istituzionali nella consapevolezza che l’attività svolta coinvolge rilevanti interessi economici.
Il presente Codice è emesso al fine di sensibilizzare i dipendenti al rispetto dei criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, che assicurano il corretto funzionamento dei mercati e delle piattaforme gestiti dal GME.

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ARTICOLO 3: Ambito di applicazione

1. Le norme del Codice si applicano senza eccezione a tutti i dipendenti, nonché alle persone fisiche o giuridiche titolari di qualsiasi rapporto professionale che comporti una prestazione di opera ovvero la fornitura di un servizio, anche temporaneo.
2. Il presente Codice si applica, altresì, a tutte le persone fisiche o giuridiche che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione della Società o di una sua Struttura/Unità organizzativa, nonché a quelle che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società ed a tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi della Società.
3. I Componenti del Consiglio di amministrazione, nello svolgimento della propria funzione, sono tenuti ad osservare i principi e le direttive individuati nel presente Codice. Qualora ricorrano i presupposti o si verifichino le condizioni di cui all’articolo 7, comma 2, all’articolo 8, commi 1 e 2 ed all’art. 10, commi 1 e 2, il Componente del Consiglio di Amministrazione ne informa il Consiglio.

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ARTICOLO 4: Natura delle disposizioni e modalità di pubblicazione

1. Le regole di condotta contenute nel presente Codice, nell’enunciare e nell’affermare i principi di etica sociale che ispirano i comportamenti del GME negli affari e nel lavoro, integrano i principi di comportamento che devono essere osservati in virtù delle norme civili e penali vigenti, con particolare riferimento ai doveri generali di correttezza, diligenza e buona fede nell’esecuzione del contratto di lavoro, di cui agli articoli 1175, 1176 e 1375 del codice civile.
2. Per i dipendenti del GME il rispetto del presente Codice è altresì parte essenziale delle obbligazioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2104 del codice civile e dell’art. 57 del vigente CCNL del 18 febbraio 2013.
3. Copia del presente Codice è consegnata ad ogni componente del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dell’OdV, ai responsabili della revisione contabile, nonché a tutti i dipendenti ed è portata a conoscenza di tutti coloro ai quali si applica, al momento dell’instaurazione del rapporto con il GME. Il Codice è disponibile in formato elettronico sui siti internet ed intranet del GME ed una sua copia è affissa agli albi aziendali.

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ARTICOLO 5: Principi generali di politica sociale

1. Tutte le attività sociali devono essere espletate in conformità alla legge ed ai regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui si svolgono ed, in ragione delle peculiari funzioni istituzionali assegnate al GME, alla normativa di riferimento, nonché alla normativa aziendale.
2. Tutte le operazioni svolte ed in particolare quelle relative all’esercizio di pubblici poteri o all’espletamento del pubblico servizio, trovano idonea rappresentazione documentale o sono adeguatamente ricostruibili e verificabili.
3. Tutti i fatti di gestione sono adeguatamente documentati al fine di fornire una rappresentazione contabile che rifletta la natura e la sostanza dell’operazione, secondo le prescrizioni di legge, regolamentari ed i principi contabili dettati dagli organismi competenti. GME ha come valore essenziale l’osservanza dei principi di veridicità e correttezza in relazione a qualunque documento nel quale si evidenziano elementi economici, patrimoniali o finanziari relativi alla stessa, nel pieno rispetto delle norme vigenti.
Tutti i dipendenti e soggetti terzi coinvolti nelle attività di formazione del bilancio o di altri documenti similari devono assicurare la massima collaborazione, la completezza e chiarezza delle informazioni fornite, nonché la accuratezza dei dati e delle elaborazioni.
I dipendenti e coloro che agiscono nell’interesse del GME dovranno rispettare la normativa in materia societaria, uniformando la propria condotta a quanto previsto dal codice civile ed in particolare dagli artt. 2621 “False comunicazioni sociali”, , 2625 comma 2 “Impedito controllo”, 2626 “Indebita restituzione dei conferimenti”, 2627 “Illegale ripartizione degli utili e delle riserve”, 2628 “Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante”, 2629 “Operazioni in pregiudizio dei creditori”, 2629 bis “Omessa comunicazione del conflitto di interessi”, 2632 “Formazione fittizia del capitale”, 2633 “Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori”, 2635 “Corruzione tra privati”, 2636 “Illecita influenza sull’assemblea”, 2637 “Aggiotaggio”, 2638 commi 1 e 2 “Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza”.
I dipendenti e coloro che agiscono nell’interesse del GME dovranno osservare la normativa in materia di Abusi di mercato nel rispetto di quanto statuito negli art. 184 “Abuso di informazioni privilegiate” e 185 “Manipolazioni di mercato” del d. Lgs. 58/98 e s.m.i.
Tutti i dipendenti e coloro che agiscono nell’interesse del GME dovranno altresì rispettare la normativa in materia di anticorruzione e trasparenza nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 190/2012, dal D.Lgs. 33/2013 e dal D.Lgs. 39/2013.
4. La selezione dei fornitori, la determinazione delle condizioni di acquisto e la gestione dei rapporti contrattuali sono effettuate secondo le norme di legge ed i regolamenti di riferimento, ove esistenti, secondo i principi e le procedure interne all’uopo stabilite.
5. La selezione, la formazione, la gestione e lo sviluppo del personale dipendente sono effettuate senza discriminazione alcuna, secondo criteri di merito, di competenza e di professionalità.
6. La selezione dei collaboratori esterni è effettuata - secondo criteri di merito, competenza e professionalità, rispondenti alle esigenze di efficacia, efficienza ed economicità - tra persone ed imprese con buona reputazione che si atterranno ai principi e alle direttive del presente Codice. La gestione dei rapporti instaurati con gli stessi si ispira ai medesimi principi. La definizione di rapporti contrattuali con i fornitori e con i collaboratori esterni e lavoratori autonomi è condizionata alla previsione del rispetto dei principi etici espressi nel presente Codice.
7. La tutela delle pari opportunità, il rispetto e l’attenzione verso i disabili, la prevenzione dei rischi, la tutela dell’ambiente e la prevenzione di ogni forma di inquinamento nonché la salute e la sicurezza nello svolgimento delle attività sociali sono considerate un impegno prioritario e costante. Tutte le attività della Società sono svolte nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela ambientale e di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro , anche, in particolare, allo specifico fine di impedire i delitti di cui agli artt. 589 e 590, terzo comma, del codice penale (omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime), commessi con violazioni delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.
In materia di salute e sicurezza sul lavoro, le decisioni, di ogni tipo e ad ogni livello, sia operativo che apicale, sono assunte ed attuate sulla base dei seguenti principi e criteri fondamentali (ex art. 6 commi 1 e 2 della Direttiva europea n. 89/391):

  • evitare i rischi
  • valutare i rischi che non possono essere evitati
  • combattere i rischi alla fonte
  • adeguare il lavoro all’uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute
  • tener conto del grado di evoluzione della tecnica
  • sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso
  • programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l’organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l’influenza dei fattori dell’ambiente di lavoro
  • dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale
  • impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

Tali principi sono utilizzati dalla Società per prendere le misure necessarie per la protezione della sicurezza e salute dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali, d’informazione e formazione, nonché l’approntamento di un’organizzazione e dei mezzi necessari.
8. Le pratiche di corruzione e concussione, i favori illegittimi, i pagamenti illeciti, i comportamenti collusivi, le sollecitazioni dirette e/o attraverso terzi di vantaggi personali e di carriera, anche al fine di ottenere progressioni nell’inquadramento o attribuzioni di funzioni diverse all’interno del GME, per sé o per altri posti in essere sia direttamente sia tramite persone che agiscono per conto della Società, in Italia e all’estero sono contrari ai principi del GME e contrari a quanto stabilito dalla Legge 190/2012.
9. È contrario all’etica del GME offrire o accettare qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore di valore per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione o con soggetti incaricati di un pubblico servizio. Quando è in corso una qualsiasi trattativa d’affari, richiesta o rapporto che coinvolga anche la Pubblica Amministrazione o soggetti incaricati di un pubblico servizio, non si deve cercare di influenzare impropriamente le decisioni delle parti, comprese quelle dei funzionari che trattano per conto della Pubblica Amministrazione o dell’incaricato di pubblico servizio. In ogni caso l’agire del GME è improntato alla massima prudenza come criterio generale che deve caratterizzare tutte le attività.
10. Nel caso specifico dell’effettuazione di una gara con la Pubblica Amministrazione o con soggetti incaricati di un pubblico servizio, la Società opera nel rispetto della legge e della corretta pratica commerciale. Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione o con soggetti incaricati di un pubblico servizio, il GME non ricorre a consulenti o ad altri soggetti nei confronti dei quali si possa creare un conflitto d’interesse. Nel corso di una trattativa d’affari, richiesta o rapporto commerciale con la Pubblica Amministrazione o con soggetti incaricati di un pubblico servizio, non sono intraprese (direttamente o indirettamente) le seguenti azioni:

  • esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della Pubblica Amministrazione o soggetti incaricati di un pubblico servizio a titolo personale;
  • offrire omaggi, salvo quanto riportato all’articolo 10.3;
  • sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l’integrità o la reputazione di entrambe le parti.

Tutte le predette regole di comportamento relative ai rapporti con membri della Pubblica Amministrazione devono essere osservate anche con riferimento ai membri degli Organi della Unione Europea e di funzionari dell’Unione Europea e di Stati esteri.
11. Non è consentito destinare a finalità diverse da quelle per cui sono stati concessi contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato, da altro ente pubblico o dall’Unione Europea; è fatto altresì divieto di utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero omettere informazioni dovute, e comunque porre in essere alcun artificio o raggiro al fine di conseguire le predette erogazioni o qualunque ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro ente pubblico.
12. I fatti rappresentati e la documentazione presentata per l’ottenimento di finanziamenti, contributi, sovvenzioni o agevolazioni devono essere veritieri, accurati e completi.
13. É fatto divieto a tutti i dipendenti ed ai collaboratori della società che, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente accedono a sistemi informatici o telematici della Pubblica Amministrazione di alterarne in qualsiasi modo il funzionamento intervenendo senza diritto e con qualsiasi modalità su dati, informazioni e programmi.
14. Il GME non contribuisce al finanziamento di partiti, movimenti, comitati politici o di singoli candidati, nonché di organizzazioni sindacali o loro rappresentanti, salvo, per quanto riguarda le organizzazioni sindacali, quanto previsto dalle normative specifiche vigenti.

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ARTICOLO 6: Principi generali di comportamento

1. Tutti devono essere a conoscenza della normativa che disciplina l’espletamento delle proprie funzioni e dei comportamenti conseguenti; qualora ci fossero dubbi su come procedere dovranno essere richiesti chiarimenti al diretto superiore o al responsabile della Struttura/Unità organizzativa dal quale dipende il proprio rapporto con il GME o dovrà essere riportata la questione all’attenzione dell’organo societario del quale si è componente.
2. Non è consentito abusare della propria posizione, ruolo o poteri all’interno del GME, né compiere atti contrari ai doveri d’ufficio, né omettere o ritardare un atto d’ufficio per l’indebito conseguimento o promessa di denaro od altra utilità per sé o per altri.
3. Tutti devono tenere, nell’ambito delle attività espletate, un comportamento consono alle funzioni del GME, improntato a criteri di rispetto, lealtà, probità e non prevaricazione, evitando comunque atteggiamenti che possano creare disagio e garantendo sia all’interno della Società che nei rapporti con i terzi un comportamento collaborativo, improntato alla cortesia ed alla trasparenza, sempre nei limiti di riservatezza di cui al successivo articolo 9.
4. Tutti coloro che hanno rapporti verso l’esterno, quando richiesto dalla specifica situazione informano adeguatamente i terzi circa gli impegni e gli obblighi posti dal Codice Etico ed esigono il rispetto degli obblighi che riguardano direttamente le loro attività.
5. Le comunicazioni effettuate a terzi devono essere preventivamente autorizzate, formulate in modo semplice e chiaro e, qualora costituiscano risposte nell’esercizio delle competenze e funzioni proprie del GME, devono essere adeguatamente motivate e documentate.
6. Non è consentito utilizzare per fini privati informazioni o documenti, anche non riservati, di cui si dispone per ragioni di ufficio o dei rapporti professionali intrattenuti con il GME, salvo specifiche autorizzazioni in tal senso da parte del responsabile della Struttura/Unità organizzativa dal quale dipende il proprio rapporto con la Società o dell’organo societario del quale si è componente.
7. Ciascuno, quando richiesto, è tenuto a collaborare, nell’ambito delle attività espletate, allo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite agli azionisti, agli organi sociali, ai revisori contabili o ad Autorità di vigilanza e controllo specificamente previste dalla legge, affinché sia resa a tali soggetti un’informazione veritiera, onesta, completa e trasparente.
8. Coloro i quali partecipano nell’interesse del GME, a qualunque titolo, ad organizzazioni, enti, associazioni anche non riconosciute, comitati e società, devono attenersi scrupolosamente ai principi, ai valori ed alle direttive del presente Codice.
9. L’attività lavorativa nell’ambito del GME di tutti i destinatari del presente Codice deve essere sempre improntata al massimo rigore e finalizzata a prevenire qualsiasi possibile ipotesi di mala gestio, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le condotte espressamente vietate dalla Legge 190/2012, dal D.Lgs. 33/2013 e dal D.Lgs. 39/2013, così come previsto anche dal PTPC e dal PTTI adottati dal GME. In tale ambito, i dirigenti responsabili delle Strutture della Società devono, altresì, garantire la comunicazione, in modo regolare e completo, delle informazioni, dati e atti oggetto di pubblicazione ai sensi della normativa applicabile in tema di trasparenza.

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ARTICOLO 7: Dovere di imparzialità

1. Tutti devono operare con imparzialità e devono assumere decisioni con rigore e trasparenza nello svolgimento di tutti i procedimenti aziendali ed in particolar modo nello svolgimento di attività che comportino esercizio di pubblici poteri o espletamento del pubblico servizio.
2. Tutti devono respingere ogni illegittima pressione, nello svolgimento della propria attività. Nel caso in cui subiscano pressioni, lusinghe o richieste di favori che riguardino la propria o l’altrui attività lavorativa all’interno del GME, oppure ricevano proposte che tendano a far venir meno il dovere di imparzialità, devono informarne senza indugio il responsabile della Struttura/Unità organizzativa dal quale dipende il proprio rapporto con la Società o l’organo societario del quale si è componente; se ciò non fosse possibile per motivi di opportunità, deve esserne informato l’Organismo di Vigilanza.
3. I soggetti deputati alla ricezione e analisi delle eventuali segnalazioni in tema di anticorruzione e trasparenza dovranno trattare le medesime con imparzialità, rigore e professionalità, respingendo qualsiasi tipo di azione che sia tesa a minare anche uno solo dei medesimi principi, segnalando tale eventualità al responsabile della Struttura/Unità organizzativa dal quale dipende il proprio rapporto con la Società o l’organo societario del quale si è componente; se ciò non fosse possibile, deve esserne informato l’Organismo di Vigilanza e, a seconda dei casi, il RPC o il RPT.

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ARTICOLO 8: Conflitto di interessi

1. Deve intendersi per conflitto di interessi ogni situazione, occasione o rapporto in cui, anche solo potenzialmente, si vedano coinvolti interessi personali o di altre persone collegate (familiari, amici, conoscenti) o di organizzazioni di cui si è amministratori o dirigenti, che possano far venir meno il dovere di imparzialità.
2. É necessario astenersi dal partecipare all’adozione di decisioni, a procedimenti o a qualsiasi altra attività che possa generare conflitto d’interessi.
3. Coloro i quali partecipano a qualunque titolo e nell’interesse del GME ad organizzazioni, enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società, devono astenersi dalle decisioni che coinvolgano l’interesse proprio o aziendale se non in linea con quanto preventivamente definito in merito dal management della Società.
4. E’ necessario astenersi dall’intrattenere rapporti professionali con soggetti nei confronti dei quali si abbia un obbligo di neutralità ed imparzialità; parimenti in ogni altro caso in cui sussistano ragioni di opportunità e di convenienza.
5. Nel caso in cui si sia interessati nel processo di perfezionamento per conto della Società di contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali si siano stipulati contratti a titolo privato nel biennio precedente, è necessario darne comunicazione al proprio superiore gerarchico o all’organo societario del quale si è componente; se del caso è necessario astenersi dall’adozione delle decisioni.
6. Ove ricorrano le condizioni di cui ai precedenti commi, gli interessati devono informare, senza indugio, il responsabile della Struttura/Unità organizzativa dal quale dipende il proprio rapporto con la Società o l’organo societario del quale si è componente o, qualora il soggetto coinvolto sia un responsabile di Struttura/Unità, l’Amministratore Delegato.
7. In caso di contatti con soggetti operanti, direttamente o indirettamente, nel settore elettrico propedeutici all’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro o forme di collaborazione o consulenza, qualora da ciò derivino situazioni di conflitto di interesse, è necessario informare il responsabile della Struttura/Unità organizzativa dal quale dipende il proprio rapporto con la Società o l’organo societario del quale si è componente.
8. Fermo restando il diritto proprio di partecipare ad investimenti, affari o ad attività di altro genere, qualora detti rapporti siano tenuti con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all’ufficio, è necessario comunicare alla Società le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano dare luogo a conflitto d’interesse.

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ARTICOLO 9: Dovere di riservatezza

1. Non è consentito rendere noti a soggetti esterni al GME contenuti, effetti, termini od ambiti di applicazione di provvedimenti o determinazioni aventi efficacia esterna, prima che gli stessi siano stati formalizzati e formalmente comunicati alle parti interessate.
2. Non è consentito divulgare e usare impropriamente informazioni e/o qualunque altro genere di notizia che abbia carattere di riservatezza connesso ad atti ed operazioni proprie di ciascuna mansione svolta senza specifica e documentata autorizzazione rilasciata nei limiti di quanto consentito dalla legge.
3. Non sono consentiti l’uso, la trasmissione, la memorizzazione documentale o informatica di informazioni illecite o socialmente riprovevoli.
4. Non è consentito l'accesso a terzi a documenti interni al GME, sia formalizzati, sia in fase di redazione, se non nei casi e nei modi previsti dalla legislazione, nonché dalla normativa interna vigente.
5. É necessario mantenere il segreto su qualsiasi informazione commerciale acquisita nel corso dello svolgimento della propria attività, salvo che la legge non preveda altrimenti.
6. Non è consentito intrattenere rapporti, riguardanti le attività del GME, con organi di stampa od altri mezzi di comunicazione di massa, salvo il caso in cui ci sia una espressa autorizzazione da parte del responsabile della Struttura/Unità organizzativa dal quale dipende il proprio rapporto con la Società, e previo consenso della struttura aziendale competente. Non è consentito effettuare dichiarazioni, affermazioni o comunicati al pubblico che possano in qualsiasi modo ledere o mettere in cattiva luce la posizione e l'operato del GME.

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ARTICOLO 10: Doni ed altre utilità

1. In nessun caso, neanche in occasione di particolari ricorrenze, è consentito accettare doni, beni, od altre utilità suscettibili di valutazione economica, ad eccezione di regali d’uso di modico valore, da soggetti con i quali si intrattengano o possano intrattenersi rapporti connessi all’espletamento del proprio rapporto di lavoro presso il GME.
2. Nel caso in cui si ricevano doni, beni od altre utilità, salvo le eccezioni di cui al comma precedente, è necessario darne immediata comunicazione al responsabile della Struttura/Unità organizzativa dal quale dipende il proprio rapporto con la Società e provvedere direttamente o tramite la Struttura/Unità organizzativa da cui si dipende alla restituzione degli stessi al donante.
3. In nessun caso, neanche in occasione di particolari ricorrenze, si devono offrire doni, beni, od altre utilità suscettibili di valutazione economica, ad eccezione di regali d’uso di modico valore e comunque tali da non compromettere l’integrità e la reputazione del GME, a soggetti con i quali si intrattengano o possano intrattenersi rapporti connessi all’espletamento del proprio rapporto di lavoro presso il GME.
In tale eventualità è necessario essere sempre autorizzati dal superiore gerarchico, provvedendo a documentare in modo adeguato l’offerta del dono.
4. Tutti coloro che agiscono in nome e per conto del GME, in ragione della posizione ricoperta nella Società, non devono erogare né promettere contributi diretti o indiretti a partiti, movimenti, comitati politici o a singoli candidati, nonché ad organizzazioni sindacali o loro rappresentanti, salvo, per quanto riguarda le organizzazioni sindacali, quanto previsto dalle normative specifiche vigenti.

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ARTICOLO 11: Attività collaterali

1. Le strutture ed i beni del GME sono destinati all’espletamento delle funzioni assegnate.
2. Non è consentito svolgere attività che possano in qualche modo ledere l'immagine del GME od essere in contrasto con il corretto svolgimento delle funzioni affidate al GME o risultare comunque in violazione di qualsiasi normativa alle stesse attività applicabile.
3. E’ necessario specificare il carattere personale delle valutazioni formulate in occasione di pubblicazioni di articoli, studi, partecipazioni a convegni o seminari qualora non rilasciate in occasioni legate all'attività e non espressamente autorizzate.
4. GME riconosce il primario valore dei principi di ordine democratico e di libera determinazione politica cui si informa lo Stato. E’ pertanto vietato e del tutto estraneo al GME qualsiasi comportamento che possa costituire o essere collegato ad attività terroristica o di eversione dell’ordine democratico dello Stato, o che possa costituire o essere collegato a anche reati transnazionali afferenti l’associazione per delinquere, anche di tipo mafioso, il riciclaggio, l’impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita, l’induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria, il favoreggiamento personale, nonché afferenti l’associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri e al traffico illecito di sostanza stupefacenti o psicotrope, ovvero ancora afferenti possibili violazioni delle disposizioni contro le immigrazioni clandestine ed in relazione al traffico d’armi.
Ogni dipendente o soggetto terzo che, nello svolgimento della propria attività lavorativa, venga a conoscenza della commissione di atti o comportamenti che possano costituire attività terroristica di qualunque genere o connesse ai reati transnazionali e di criminalità organizzata sopra indicati, o comunque di aiuto o finanziamento di tali attività o di tali reati, deve, salvo gli obblighi di legge, darne immediata notizia ai propri superiori ed al RPC e all’Organismo di Vigilanza.
5. GME ha come valore imprescindibile la tutela della incolumità della persona, della libertà e della personalità individuale. Esso pertanto ripudia qualunque attività che possa comportare una lesione dell’incolumità individuale nonché ogni possibile sfruttamento o riduzione in stato di soggezione della persona.
GME attribuisce altresì primaria rilevanza alla tutela dei minori ed alla repressione dei comportamenti di sfruttamento di qualsiasi natura posti in essere nei confronti dei medesimi. A tal fine è pertanto vietato e del tutto estraneo alla Società ed ai suoi dipendenti e collaboratori un utilizzo non corretto degli strumenti informatici del GME e, in particolare, un utilizzo dei medesimi volto a porre in essere o anche solo ad agevolare possibili condotte afferenti il reato di pornografia minorile eventualmente avente ad oggetto anche immagini virtuali.
6. La strumentazione informatica di GME deve essere utilizzata nel pieno rispetto delle leggi vigenti e delle specifiche procedure interne. E’ pertanto vietato e del tutto estraneo al GME un utilizzo non corretto degli strumenti informatici della società dal quale possa derivare la commissione di condotte integranti l’accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico di terzi, l’intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici privati o anche utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità e il danneggiamento di sistemi informatici o telematici sia privati che di pubblica utilità. Inoltre, è altresì assolutamente vietata la detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, la diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico, nonché l’installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.
7. GME impronta la propria condotta alla legalità e trasparenza in ogni settore della propria attività, ivi compresi i rapporti commerciali, e condanna ogni possibile forma di turbamento alla libertà dell’industria o del commercio, nonché ogni possibile forma di illecita concorrenza, di frode, di contraffazione o di usurpazione di titoli di proprietà industriale, richiamando tutti coloro che operano nell’interesse della società al rispetto della normativa esistente a tutela degli strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento, a tutela dell’industria e del commercio ed in materia di diritto d’autore. Con particolare riferimento alla materia del diritto d’autore il GME salvaguarda i propri diritti di proprietà intellettuale, ivi compresi i diritti d’autore, brevetti, marchi e segni di riconoscimento, attenendosi alle politiche e alle procedure previste per la loro tutela e rispettando altresì la proprietà intellettuale altrui. E’ pertanto contraria alle politiche aziendali la riproduzione non autorizzata di software, di documentazione o di altri materiali protetti da diritto d’autore ed è vietato l’utilizzo o la riproduzione di software o di documentazione al di fuori di quanto consentito dagli accordi di licenza con i fornitori di software.

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ARTICOLO 12: Salute e sicurezza

1. Al fine di garantire il pieno rispetto della persona, GME è impegnato a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti, fornitori, collaboratori e partners, la normativa vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
2. Ogni dipendente o collaboratore che, nello svolgimento della propria attività lavorativa, venga a conoscenza della commissioni di atti o comportamenti che possano favorire la lesione della incolumità personale così come sopra individuata, nonché costituire sfruttamento o riduzione in stato di soggezione di una persona deve, salvo gli obblighi di legge, darne immediata notizia ai propri superiori ed all’Organismo di Vigilanza.

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ARTICOLO 13: Attuazione e controllo

1. Tutti coloro ai quali si applica il presente Codice sono tenuti a conoscerlo ed a contribuire alla sua attuazione e miglioramento, segnalandone le eventuali carenze all’Organismo di Vigilanza e, a seconda dei casi, al RPC e/o RPT. A tal fine tutte le Strutture/Unità della Società, ed in particolare la Struttura Relazioni Istituzionali e Comunicazione, per quanto di rispettiva competenza, ne facilitano e ne promuovono la conoscenza.
2. In caso di notizia in merito a possibili violazioni del Codice Etico, ciascuno dovrà rivolgersi al responsabile della Struttura/Unità organizzativa dal quale dipende il proprio rapporto con la Società o, qualora ciò non fosse possibile per motivi di opportunità, all’Organismo di Vigilanza e/o, a seconda dei casi, al RPC e/o RPT; il soggetto investito della questione potrà, quindi, procedere ad una comunicazione delle stesse al Referente aziendale per il personale ai fini delle eventuali azioni disciplinari. Non è consentito condurre indagini personali o riportare notizie ad altri soggetti diversi da quelli specificatamente preposti.
Nessuno potrà subire ritorsioni di alcun genere per aver fornito notizie di possibili violazioni del Codice Etico.
3. Nel caso in cui i Responsabili siano direttamente interessati da quanto indicato nel presente Codice ne riferiscono direttamente all'Amministratore Delegato e/o, a seconda dei casi, al RPC e/o RPT.
4. Nel caso in cui un componente del Consiglio di Amministrazione sia direttamente interessato da quanto indicato nel presente Codice, ne informa il Consiglio stesso.
5. Nel caso in cui un componente del Collegio Sindacale o un responsabile della revisione contabile sia direttamente interessato da quanto indicato nel presente Codice ne informa il Collegio Sindacale.
6. Nei casi di propria competenza, all’Organismo di Vigilanza e al RPC è demandata la predisposizione delle proposte di aggiornamento del Codice Etico, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione; tutte le Strutture/Unità, per quanto di rispettiva competenza, accertano il rispetto del Codice da parte dei destinatari.
7. L’osservanza del Codice Etico è un dovere di ciascun dipendente o collaboratore del GME. La mancata osservanza del presente Codice Etico comporta il rischio di un intervento disciplinare da parte dei componenti organi del GME in linea con quanto previsto dallo Statuto dei Lavoratori e dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro.

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