GME-Accesso ai Mercati

Accesso ai Mercati

Ambiente - Mercato TEE

ASPETTI CONTABILI E FISCALI

FATTURAZIONE

Il GME, considerato "g" il giorno relativo alla sessione di mercato dei TEE, nel giorno "g+1" mette a disposizione di ciascun operatore venditore, a fronte di tutte le transazioni concluse, una comunicazione di fattura proforma relativa alle vendite effettuate dallo stesso, recante tutte le informazioni necessarie per la predisposizione della fattura da emettere nei confronti del GME.

Nel giorno "g+2", il GME emette nei confronti degli operatori acquirenti le fatture relative alla sessione conclusa nel giorno "g".
Entro lo stesso giorno il GME riceve dagli operatori venditori le fatture passive relative alla sessione conclusa nel giorno "g".
Agli operatori, sia acquirenti che venditori, sono altresì fatturati trimestralmente dal GME, entro i sette giorni successivi alla fine del trimestre in cui si sono svolte le sessioni di riferimento, i corrispettivi dovuti per i servizi forniti dal GME stesso per le contrattazioni sul MTEE.

Lo scambio delle comunicazioni relative alle fatture proforma e delle fatture, fra il GME e gli operatori, avviene attraverso la messa a disposizione sulla piattaforma informatica "SetService". Al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa di volta in volta vigente in materia di fatturazione elettronica e delle relative disposizioni attuative, le fatture sono trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio (SDI).

FISCALITÀ

Le compravendite sul mercato dei TEE sono qualificate prestazioni di servizio, la cui assoggettabilità ad IVA dipende dal luogo in cui è stabilito l’operatore acquirente.
Le transazioni con controparti stabilite in Italia sono fatturate dal GME agli operatori italiani, ovvero da questi ultimi al GME, senza applicazione di IVA; è infatti il soggetto acquirente ad applicare il meccanismo del reverse charge.

Le vendite ad operatori esteri comunitari sono effettuate senza applicazione di IVA qualora l’acquirente sia soggetto passivo di imposta nel proprio Paese. È l’operatore, in questo caso, ad applicare il reverse charge.

Le vendite ad operatori extracomunitari sono effettuate senza applicazione di imposta.
In caso di acquisto sia da operatore comunitario che extracomunitario, il GME riceve una fattura senza IVA e assolve l’IVA in Italia mediante il reverse charge.

L’elenco e la descrizione dei codici IVA utilizzati del GME per la fatturazione delle partite economiche e dei corrispettivi è consultabile qui.

REGIME FISCALE DEI CORRISPETTIVI E OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

I corrispettivi dovuti sul MTEE sono qualificati come prestazioni di servizio la cui assoggettabilità ad IVA dipende dal luogo in cui è stabilito il committente.

Pertanto, il GME emette fattura con IVA nella misura ordinaria quando il committente è un soggetto stabilito in Italia. Qualora il committente italiano dichiari di essere “esportatore abituale” inviando al GME la relativa dichiarazione di intento, il GME emette una fattura senza applicazione dell’IVA.

Il GME emette invece fattura senza IVA quando il committente è un operatore comunitario soggetto passivo nel proprio Paese.
E' l’operatore, in questo caso, ad applicare il reverse charge.

Nel caso di operatore extracomunitario, il GME emette una fattura senza applicazione dell’IVA.

Gli operatori stabiliti in Italia per i quali trova applicazione il sistema di liquidazione dell’IVA denominato “split payment” sono tenuti a presentare al GME apposita autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445 del 28/12/00 attestante il proprio status in merito.
Un esempio di dichiarazione per lo status di operatore soggetto a split payment è reperibile qui.

Qualora l’entità (casa madre o stabile organizzazione) che effettuerà materialmente le operazioni in acquisto e/o in vendita sul MTEE e/o sul Registro dei TEE sia diversa dall’entità (casa madre o stabile organizzazione) mediante la quale l’operatore risulta ammesso al MTEE e/o al Registro dei TEE, l’operatore, nella veste di casa madre o di stabile organizzazione, è tenuto a comunicare al GME l’entità (casa madre o stabile organizzazione) che effettuerà materialmente le operazioni in acquisto e/o in vendita.

L’operatore iscritto esclusivamente al Registro dei TEE dovrà rendere la dichiarazione solo con riferimento al Registro dei TEE, utilizzando il seguente modello.

Invece, l’operatore iscritto anche al MTEE dovrà rendere anche la dichiarazione per il MTEE secondo il seguente modello.

Le predette dichiarazioni producono effetti entro il secondo giorno lavorativo successivo al ricevimento delle stesse da parte del GME, ove la documentazione risulti corretta, completa e siano soddisfatte, laddove previste, le condizioni necessarie per procedere all’aggiornamento dei dati e delle informazioni rese dall’operatore.

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